Statuti

Giügaduu dala Lippa – Associazione

STATUTO (art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero)

Art. 1 Denominazione, ragione sociale e sede

Con la denominazione Giügaduu dala Lippa, è costituita un’associazione senza scopo di lucro di durata indeterminata, ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto, sotto l’egida dell’Associazione.

L’associazione ha sede in Svizzera Canton Ticino, in Piazza Sant’Andrea 3, 6933 Muzzano; presso il domicilio del Vice-Presidente.

Art. 2 Scopo

La società sportiva Giügaduu dala Lippa si prefigge di

a) Promuovere ogni attività sportiva atta al miglioramento ed al benessere del fisico e della mente di ogni sportivo associato ad essa.

b) incrementare lo spirito di gruppo e di amicizia dei componenti della stessa.

c) Promuovere delle attività ricreative per i componenti della stessa.

Art. 3 Comitato

Il comitato viene eletto, tramite votazione dei soci fondatori, durante l’assemblea costitutiva ed è composto da:

Presidente: Romano Jonathan – Pura

Vice-presidente: Andrea De Luigi – Muzzano

Segretario: Leutwyler Marc – Montagnola

Art. 4 Attività sportive

Di regola su votazione si intende partecipare ad ogni possibile torneo amatoriale per società sportive e non, organizzati da società sportive e non, di qualsiasi disciplina sportiva, nella quale i soci sono atti e portati.

Art. 5 Finanziamento

L’associazione sportiva si autofinanzia mediante quote sociali (fissate annualmente dal comitato a seconda del fabbisogno), pubblicità, sponsorizzazioni e donazioni. Essa è di scopo no-profit.

Art. 6 Contabilità

Per la piccola contabilità viene aperto un conto corrente postale o bancario che faciliti il compito del segretario. Annualmente ha luogo una revisione della contabilità generale effettuata almeno da un membro del comitato, il cui esito e bilancio viene comunicato durante l’assemblea di fine anno.

Art. 7 Scioglimento

Per decidere un eventuale scioglimento della società sportiva è necessario il consenso unanime del comitato dell’anno in corso. In caso di scioglimento viene eseguita una liquidazione dei mezzi diretta dal cassiere. Un eventuale saldo di liquidazione va a favore di una qualsiasi associazione svizzera per scopi umanitari.

Art. 8 Riunioni

Perché una riunione del comitato sia valida, devono essere presenti tutti i membri. Le decisioni vengono prese per maggioranza.

Art. 9 Approvazione degli statuti

Approvato dall’assemblea costitutiva il 12 novembre 2016